Con l’Ordinanza del 10 febbraio 2022 il Consiglio di Stato ha ritenuto non infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 210 del codice dell’ordinamento militare, il quale esclude la possibilità agli psicologi della sanità militare di esercitare attività libero professionali o attività in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.
Si tratta di una limitazione che, per contro, non è contemplata per i medici militari ancorché l’attività dello specialista psicologo, al pari di quella del medico, sia un’attività professionale esclusiva (“a legittimazione riservata”) volta anch’essa alla cura della salute e del benessere della persona. In tale quadro, così come viene evidenziato sempre dal Consiglio di Stato, pur sussistendo tra Ufficiali medici e psicologi, sul piano giuridico, … una diversità di ruoli e di carriera delineate dall’ordinamento militare, … dal punto di vista dell’attività libero professionale, entrambe le categorie sono pariteticamente in grado di offrire un prezioso contributo, arricchito dall’esperienza maturata nel settore, alla tutela della salute degli appartenenti alla comunità civile, elevando, al contempo, la propria professionalità con l’esperienza maturata nel contesto sociale, nell’interesse della stessa Forza Armata.
Tale disparità di trattamento tra Ufficiali medici e psicologi era stata già opportunamente approfondita nelle sedi Parlamentari ove era stata presentata in data 7 dicembre 2018 la Proposta di Legge n. 1426 che risulta purtroppo ancora giacente presso la IV Commissione Difesa e la XII Commissione Affari sociali.
Al di là delle articolate e giuste motivazioni, la proposta di Legge è peraltro molto semplice e, soprattutto non comporta oneri aggiuntivi a carico della amministrazione della Difesa che, anzi, beneficerebbe di professionalità maggiormente motivate ed aggiornate a vantaggio delle attività istituzionali. Si tratterebbe, in sostanza, di apportare contenute modifiche all’articolo 210 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 prevedendo:
al comma 1: 1) dopo le parole: « ai medici militari » sono inserite le seguenti: « e agli psicologi militari »; 2) dopo le parole: « e di imperfezioni fisiche » sono inserite le seguenti: « e mentali »; b) nella rubrica, le parole: « del personale medico e paramedico » sono soppresse.
Auspichiamo che, in questa circostanza, il legislatore assuma con risolutezza le opportune iniziative, sanando urgentemente e con determinazione la palese sperequazione in atto senza relegare, così come già avvenuto in troppe occasioni, le decisioni in merito alla Corte Costituzionale.
Roma, 8 marzo 2022
LA SEGRETERIA GENERALE