L’articolo 11 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi – D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), contenente la “determinazione dell’imposta” Irpef, è stato ed i relativi scaglioni di reddito a partire dal 1gennaio 2022.
Infatti, si riducono da cinque a quattro le fasce di reddito e le relative aliquote per il calcolo dell’imposta lorda Irpef, sempre di natura progressiva.
In particolare, dal 2022, l’Irpef sarà così strutturata: da 0 a 15.000,00 euro il 23%; da 15.00,01 a 28.000,00 euro il 25%; da 28.000,01 a 50.000,00 euro il 35%; da 50.000,01 euro in poi il 43%.
Mentre il sistema delle detrazioni da lavoro dipendente resta invariato nella struttura, ossia spettanti a seconda del tipo di lavoro, vengono rideterminati i relativi importi (art 13 comma 1 lett a), b) e c) TUIR:

Poiché l’intervento normativo sopra descritto apporterà, nella maggioranza dei casi, una minore imposizione fiscale a favore anche del personale Militare, si richiede l’intervento da parte di codesto Stato Maggiore al fine di velocizzare le operazioni di adeguamento e di conguaglio.
*art. 1, comma 2, let. a) Legge 30 dicembre 2021 n. 234
Roma, 10/02/2022
La Segreteria Generale