USMIA: Nuova interpretazione dell’art. 40 del d.L.gs 151/2001, in merito alla fruizione dei permessi del padre lavoratore dipendente.

Il Consiglio di Stato ha riesaminato la fattispecie della fruizione dei permessi del padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia una casalinga. In merito a ciò, il Consiglio ha riesaminato la vecchia interpretazione dell’art. 40, comma 1, lett. c) del d.lgs. n.151 del 2001, relativo alla facoltà spettante al padre dipendente di fruire dei riposi giornalieri in presenza del figlio minore di anni uno, nel caso specifico in cui la richiesta riguardi l’ipotesi in cui la madre non sia lavoratrice dipendente. Ed in seguito a tale riesamina, la vigente normativa è stata aggiornata con l’emanazione e l’applicazione della sentenza del 28 dicembre 2022 n°17. Pertanto, affinché il padre possa godere, (articolo 40, lett. c), dei periodi di riposo durante il primo anno di vita del bambino, occorre solo il duplice presupposto che questi sia un lavoratore dipendente e che la madre non lo sia, null’altro essendo previsto dalla legge: l’interpretazione opposta – volta ad escludere dall’applicazione i casi in cui la madre sia casalinga – risulterebbe in contrasto col testo della legge. 

La nostra amministrazione sta rispondendo prontamente a tale adeguamento e pertanto, stanno per diramare alle singole unità la nuova normativa da applicare alle situazioni del caso.

Roma, 15.02.2023                                                                            

La Segreteria Generale