Si rende noto che questa mattina USMIA ha diffidato il NoiPa per l’incongruenza delle trattenute sindacali per quanto concerne il Comparto Difesa. Si riporta quanto scritto nella lettera.
OGGETTO: (USMIA) Diffida quote sindacali incongruenti.
1. A seguito di analisi effettuata sui flussi, pervenuti da codesto Ministero per il tramite del NoiPa, relativi alle quote sindacali inserite in busta paga nei mesi da maggio ad agosto 2023 al personale militare iscritto, è emerso che le citate deleghe risultano incongruenti con le disposizioni di cui alla Legge 46/2023.
In particolare, si evidenzia che l’algoritmo di calcolo delle trattenute in argomento computi nella base imponibile su cui applicare la percentuale dello 0.50 oltre che le competenze fisse e continuative, come previsto, anche le indennità accessorie, come per esempio:
– cod.816/C01 IND.FOND.LE PARACADUTISMO S.P.E.;
– cod. 852/C01 IND. FORZE SPECIALI DPR171/07art6-c5;
– cod. 855/C01 IND. INCURSORI);
– cod. 806/5Q1 ARR. UNATANTUM1,5%L.19729/12/22-AC;
– cod. 896/001 INDENNITA DI CONTINGENTAMENTO IMPONIBILE;
Inoltre, dette indennità vengono conteggiate, contrariamente a quanto atteso, al lordo delle ritenute previdenziali e assistenziali.
2. Al riguardo, in considerazione che la normativa vigente prevede che le APCSM possano indicare le voci sulle quali poter applicare la trattenuta sindacale, si ribadisce che le deleghe sindacali sottoscritte dagli associati a favore di questa USMIA definiscono le voci da computare per la determinazione della base di calcolo sulla quale applicare il predetto 0.50%. Nello specifico:
COMPETENZE STIPENDIALI FISSE E CONTINUATIVE
Personale Dirigente (Magg./Gen.CA. o gradi corrispondenti)
– indennità di posizione;
– indennità di impiego operativo fondamentale (SOLO IMPORTO BASE SENZA TENERE CONTO DI EVENTUALI ELEVAZIONI; ad esempio per il personale militare in attività aeronavigante l’importo da computare deve essere la sola operativa base senza l’elevazione del 190%, ovvero per il personale appartenente a reparti cd. di supercampagna senza l’elevazione del 150%);
– stipendio;
– indennità integrativa speciale;
– assegno pensionabile;
– assegno dirigenziale (nrl . 45 m 4 dl 95/2017, nrl. 10 dl 94/2017).
Personale Contrattualizzato (S.p.e.)
– vacanza contrattuale (ivc);
– retribuzione individuale di anzianità (art . 3 dpr 150/87);
– indennità integrativa speciale;
– stipendio parametrale;
– importo aggiuntivo pensionabile;
– assegno di funzione;
– indennità di impiego operativo fondamentale (SOLO IMPORTO BASE SENZA TENERE CONTO DI EVENTUALI ELEVAZIONI; ad esempio per il personale militare in attività aeronavigante l’importo da computare deve essere la sola operativa base senza l’elevazione del 190%, ovvero per il personale appartenente a reparti cd. Di supercampagna senza l’elevazione del 150%).
Personale in Ausiliaria
– quota fissa di 7 euro mensile.
Personale in ferma prefissata
– paga giornaliera/stipendio
– indennità di impiego operativo fondamentale (SOLO IMPORTO BASE SENZA TENERE CONTO DI EVENTUALI ELEVAZIONI; ad esempio per il personale militare in attività aeronavigante l’importo da computare deve essere la sola operativa base senza l’elevazione del 190%, ovvero per il personale appartenente a reparti cd. Di supercampagna senza l’elevazione del 150%).
3. Per quanto sopra, si intima l’immediata:
– verifica dell’algoritmo utilizzato per il calcolo delle quote sindacali;
– definizione della criticità riscontrata, tramite ricalcolo di tutte le quote,
al fine di evitare un addebito eccessivamente oneroso a carico del personale e non aderente a quanto espressamente indicato nelle deleghe sindacali.
4. Si rimane disponibili a qualsiasi confronto ritenuto necessario, con l’avvertenza che USMIA non tollererà ulteriori errori sull’argomento in trattazione riservandosi, qualora la problematica non sia risolta in tempi brevissimi, di intraprendere le azioni necessarie a tutela dei propri soci, si chiede inoltre di conoscere il nominativo del procedimento amministrativo.
Roma 24 agosto 2023
Il segretario Generale
Leonardo NITTI