L’art. 2 del bando di concorso interno per l’ammissione al 5° Corso Marescialli di prossima partenza, prevede che l’aspirante debba mantenere i previsti requisiti di partecipazione, fino all’inizio del corso.
In ragione di quanto sopra, essendo il relativo concorso riservato anche al personale appartenente al ruolo Appuntati/Carabinieri, sembrerebbe che coloro i quali alla data di inizio del 5° Corso interno Marescialli fossero transitati nel ruolo Sovrintendenti (per superamento anche di diverso e concomitante concorso), possano essere – benché vincitori – automaticamente esclusi dalla relativa frequenza – non già per il mero transito al ruolo superiore (atteso che la partecipazione non era – di per sé – preclusa a quest’ultimo), bensì per la mancanza del requisito dei quattro anni di permanenza minima nel nuovo ruolo d’appartenenza.
Se così fosse, il richiamato “Art. 2” evidenzierebbe un criterio verosimilmente illegittimo e irragionevole attraverso il quale il candidato, nonostante le capacità dimostrate e l’impegno profuso per sostenere e superare entrambe le selezioni concorsuali (Sovrintendenti e Ispettori), vedrebbe precluso il
legittimo diritto di scegliere il percorso formativo più adeguato alle proprie aspirazioni, ovvero conveniente per la sua carriera.
Questa APCSM, nel merito, ritiene doveroso sottolineare che gli Appuntati/Carabinieri vincitori del 5° concorso di formazione professionale per Allievi Vice Brigadieri, nel momento in cui hanno indossato il nuovo grado, erano ignari di aver superato anche il concorso Marescialli, pertanto, l’eventuale esclusione dal relativo corso, è da ritenersi illegittima e gravemente penalizzante poiché da ricondurre ad una scelta scriteriata adottata dall’Amministrazione, connessa alle tempistiche di pubblicazione dei bandi e dei relativi esiti.
In tale contesto, emergerebbe un’altra grave e lampante disparità di trattamento a favore dei militari che hanno partecipato al 26° Corso per Allievi Vice Brigadieri. Infatti, in favore di quest’ultimi, veniva emesso specifico avviso integrativo attraverso il quale l’Amministrazione disponeva l’invio degli interessati
ad un 2° ciclo addestrativo, da svolgersi all’esito della pubblicazione della graduatoria di merito per All. Marescialli. Un provvedimento giusto e ponderato che consentiva agli aventi diritto – vincitori anche del CMA04 – di scegliere il corso da frequentare.
Medesima soluzione poteva essere adottata anche per il 5° Corso V. Brig., con le seguenti alternative:
− disporre lo svolgimento del Corso presso altro Istituto di istruzione (in caso di indisponibilità della Scuola di Velletri) ovvero organizzarlo in diverso periodo;
− sospendere (per pochi giorni) la nomina a Sovrintendente, sino all’esito della pubblicazione della graduatoria per All. Marescialli.
In questa ottica, è ragionevole ritenere come il Comando Generale dell’Arma abbia il dovere di valutare l’opportunità di riconoscere ai militari vincitori di entrambi i concorsi in argomento, la possibilità di poter scegliere quale corso frequentare, da attuarsi anche:
− previa rinuncia al grado rivestito, necessaria per la cancellazione dal ruolo Sovrintendenti, alla stregua di quanto attuato nell’ambito del D.Lgs 12 maggio 1995, n. 196, per il transito tra i diversi ruoli;
− in analogia al disposto di cui all’art. 683, comma 3 bis, del D.Lgs n. 66/2010;
− prevedendo un limitato e corrispondente ampliamento dei posti disponibili, in favore degli eventuali controinteressati.
Il benevolo accoglimento delle alternative fornite attraverso il presente intervento, escluderebbero eventuali contrasti con i principi costituzionali e normativi di buon andamento, imparzialità, efficienza e ragionevolezza della Pubblica Amministrazione e, contestualmente, non verrebbe “mortificata” la meritocrazia dei vincitori che causerebbe, indubbiamente, riflessi sulla loro spinta motivazionale.
La Segreteria Generale