A partire da quest’anno, il Comando Generale d’Arma dei Carabinieri, ha stabilito che gli A./C. che intendono partecipare al concorso per ruolo ispettori devono specificamente possedere una Laurea Triennale L-14 oppure L-36. La scelta di tale criterio sta creando non poco malcontento tra il personale anche in considerazione della pandemia e delle conseguenti restrizioni che, oltre a limitare la possibilità di movimento sul territorio, hanno aumentato in modo esponenziale i carichi di lavoro dell’intero comparto.
In tale quadro emerge una evidente quanto grave sperequazione nei riguardi di quei Carabinieri che, a causa di impiego all’estero, hanno beneficiato della clausola di salvaguardia prevista nel bando del 3° concorso, mentre l’anno successivo, alcuni di loro, non hanno più potuto partecipare al 4° concorso. Sembra paradossale ma oggi, gli stessi militari, pur mantenendo i requisiti già in loro possesso negli anni precedenti, si trovano esclusi dal concorso. Medesima penalizzazione la subisce il personale effettivo a Reparti di specialità (RIS – Forestale ecc.) che viene impiegato in tali ambiti poiché in possesso di lauree a indirizzo tecnico scientifico (es. Chimica, Fisica, Informatica, Paesaggistica, Geologia ecc.).
Prendendo come riferimento i Carabinieri del 137° Corso – ma non si esclude che ci potrebbero essere ulteriori sperequazioni – si rappresenta che il requisito indicato all’Art. 2 punto 2 lett. c) del bando di concorso in oggetto, cioè “aver prestato servizio nel ruolo per almeno 4 anni”, gli impedirebbe la partecipazione per soli due mesi. Infatti, sebbene tali militari siano in servizio da più di quattro anni, l’indicazione specifica del tempo relativo al grado va calcolata partendo da sei mesi dopo l’incorporamento, precisamente giugno 2018.
Al fine di sanare le criticità segnalate, si chiede agli Uffici di SM del Comandante Generale di valutare l’opportunità di interessare i competenti organi legislativi allo scopo di inserire – tra le varie proroghe – l’entrata in vigore degli Artt. 679, 683, 685 e 686 del C.O.M. per almeno tre anni; l’eventuale accoglimento della richiesta, consentirebbe a molti più militari di acquisire e/o completare il ciclo di studi. Sarebbe altresì opportuno valutare la possibilità di attribuire un punteggio incrementale a quei miliari che, in questo periodo così difficile e nonostante le tante difficoltà, sono riusciti ugualmente a conseguire il studio richiesto.
Di seguito si propongono ulteriori modifiche che, a parere di questa Associazione, continuano a generare malessere e crescente demotivazione nel personale:
- il punto 3 dell’Art. 2 del bando summenzionato, sostituire la dicitura “i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande”, con la locuzione “[…] alla data di inizio del corso” (es. in questo modo, i Carabinieri del 137° Corso che avevano già iniziato gli studi, certi del fatto che il bando sarebbe stato pubblicato nel mese di giugno – come peraltro avvenuto negli anni precedenti – sarebbero rientrati nella competizione concorsuale).
- l’Art. 683 comma 5 lett b del C.O.M.:
- da “(…) laurea triennale a indirizzo giuridico” al più generico “(…) laurea triennale”;
- “diploma di istruzione secondaria di secondo grado per il personale che riveste il grado di Appuntato”.
USMIA Carabinieri, ad ulteriore sostegno del presente documento, ritiene opportuno rappresentare che non tutti i militari dell’Arma, pur avendo le capacità e l’ambizione di voler progredire nella carriera, si trovano nelle condizioni economiche, familiari e d’impiego che gli consentono di conseguire una laurea di primo o secondo livello.
NB. Il personale in possesso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza LMG-01, può partecipare al concorso.
Roma, 07.04.2022
IL SEGRETARIO GENERALE CARABINIERI