USMIA: “Contrattazione collettiva delle forze armate e di polizia a ordinamento militare
Roma, Palazzo Chigi, 24 novembre 2022.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro della difesa Guido Crosetto, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l’istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettere d) ed e), della legge 28 aprile 2022, n. 46.
Secondo quanto deliberato, si procederà ad adeguare le procedure di contrattazione per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze Armate, apportando modifiche e integrazioni al D.lgs. n. 195/1995, nel rispetto del criterio di delega di cui all’art. 16, comma 1, lett. d), della legge n. 46/2022. Si tratta di norme a carattere procedurale che non sono suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché all’attuazione delle stesse si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Integrato anche l’articolo 46, del D.lgs. n. 95/2017. La relazione tecnica con riguardo all’istituzione delle aree negoziali per il personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze Armate prevista dall’articolo 2, riferisce che questa è stata effettuata nel rispetto dei criteri di delega di cui all’art. 16, comma 1, lett. e) della legge n. 46/2022, il quale prevede esplicitamente che tale istituzione avvenga nel rispetto dei vincoli previsti dall’art. 46 del D.lgs. n. 95/2017 e nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione. Anche tali disposizioni, pertanto, non sono suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché all’attuazione delle stesse si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che l’articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che dall’attuazione dello schema di decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Gli scopi del d.l. sono da ricercarsi, pertanto, in due punti: 1) semplificazione delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività; 2) istituzione di un’area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile. L’istituzione della suddetta area negoziale avviene, inoltre, nel rispetto dei vincoli previsti dall’art. 46 del D.lgs. n. 95/2017, e nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione.
Roma 25 novembre 2022
LA SEGRETERIA GENERALE