La Corte costituzionale da ragione ad USMIA!

Questa sigla sindacale dal 8 marzo 2022 ha evidenziato la sperequazione di trattamento tra i medici e gli psicologi militari, chiedendo al legislatore una risoluzione perequativa al fine di riconoscere anche agli psicologi militari la possibilità di esercitare la libera professione.

LA CORTE COSTITUZIONALE con la SENTENZA N. 98 dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 210, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.

66 (Codice dell’ordinamento militare), nella parte in cui non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all’art. 894 del codice medesimo, non sono applicabili le

norme relative alle incompatibilità inerenti l’esercizio delle attività libero professionali, nonché le

limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale.

Roma 18 maggio 2023

LA SEGRETERIA GENERALE

Di seguito il comunicato di USMIA del 8 marzo 2023: