88. Riforma previdenziale per il Comparto Difesa e Sicurezza (Studio Legale Petruzzelli & Partners)

COMUNICATO STAMPA
Riforma previdenziale per il Comparto Difesa e Sicurezza

In merito alla mancata attivazione della previdenza complementare, ci eravamo espressi lo scorso mese di giugno evidenziando come una questione così rilevante per il personale del Comparto Difesa e Sicurezza, non possa non prevedere un tempestivo intervento del legislatore teso a sanare un “gap” che si protrae, oramai, da oltre 25 anni, considerato che la necessità di una integrazione dell’assegno pensionistico (c.d. secondo pilastro) era stata prevista dalla riforma “Dini” del 1995 (L. 335). Tale carenza che si riflette, già oggi, sul trattamento di quiescenza di coloro che sono in regime “misto” risulterà, ancor più, penalizzante per quanti, tra qualche anno, saranno posti in congedo con un trattamento economico basato su di un calcolo interamente contributivo.

Auspicavamo che a fronte di tale tematica vi fossero “segnali” di attenzione da parte delle Autorità competenti o, quanto meno, una manifestazione di buone intenzioni volta a fornire una prospettiva rassicurante per il futuro di quei servitori dello Stato che rischiano dopo una lunga e usurante carriera, di vedersi riconosciuto il diritto al percepimento di un trattamento pensionistico dignitoso ed idoneo a sostenere le esigenze personali e familiari per l’intero arco temporale della c.d. “speranza di vita”.

Al riguardo, siamo stati contattati da molti colleghi che ci hanno espresso la loro amarezza per il ritardo accumulato dall’Istituzione in questo delicato settore nonché lo scetticismo circa la possibilità che vi possa essere un’azione tempestiva e risolutiva di tale problematica, in tempi ragionevoli. Molti militari tuttora in servizio ritengono, peraltro, che la mancata attivazione della previdenza complementare, di fatto, già configura un danno economico irreversibile che richiede una opportuna rivendicazione.

Ci siamo conseguentemente rivolti allo Studio Legale Petruzzelli & Partners che ha già patrocinato il contenzioso definito con la sentenza favorevole n. 207 del 18 maggio 2020 presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti Puglia, il quale ha fornito rassicurazioni circa la possibilità di intraprendere opportune azioni volte a rivendicare, in aderenza alla sentenza richiamata, il risarcimento del danno economico conseguente alla mancata attivazione della previdenza complementare. La Corte dei Conti, nel riconoscere la risarcibilità del danno subito ha, infatti, indicato “… la metodologia più corretta …. per la determinazione del danno, la quale consiste in una simulazione che pone …. a confronto il montante in regime di TFR, ossia in caso di avvio tempestivo del fondo pensioni e contestuale esercizio dell’opzione, con quello in regime di TFS, ossia in caso di mancato avvio del fondo”.

Lo Studio Legale, nel fornire una stima del danno economico riportato in una situazione “tipo”, si è dichiarato disponibile ad assumere l’incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa di coloro che fossero interessati, impegnandosi ad offrire, in via esclusiva agli iscritti dell’Associazione USMIA le seguenti condizioni privilegiate:

  1. per la fase di avvio del giudizio innanzi al T.A.R. Lazio- sede di Roma, compenso di € 50,00 (euro cinquanta/00), a fronte di € 100,00 (euro cento/00), omnicomprensivo degli oneri di legge per la fatturazione, tra cui IVA e Cassa Avvocati, da corrispondere contestualmente al conferimento dell’incarico;
  2. in caso di giudizio di impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato, per la costituzione nel giudizio di appello proposto dalla controparte o per la proposizione di appello avverso sentenza di primo grado in tutto o in parte sfavorevole all’Aderente (solo dopo attenta valutazione dell’opportunità), compenso di € 50,00 (cinquanta/00), a fronte di € 200,00 (duecento/00), onnicomprensivo degli oneri di legge per la fatturazione, tra cui Iva e Cassa Avvocati, da corrispondere contestualmente al conferimento dell’incarico per il secondo grado;
  3. solo in caso di passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento totale o parziale della domanda giudiziale, competenze pari al 3%, a fronte del 5%, oltre Iva e Cassa Avvocati, calcolate soltanto dopo l’effettiva corresponsione della somma a favore del ricorrente. In caso non venisse riconosciuto nessun risarcimento, non sarà dovuto alcun compenso.

Coloro che volessero assumere maggiori informazioni potranno rivolgersi direttamente allo Studio Legale Petruzzelli & Partners Via Dante n. 33 – 70121 – Bari – Tel. 0805227733, mail: previdenzacomplementareps@studiopetruzzelli.com – Pec: pierpaolo.petruzzelli@pec.it.

Roma, 5 marzo 2021

LA SEGRETERIA GENERALE


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